L’INPS – con Messaggio del 21 dicembre 2022, n. 4593 – ha fornito le prime istruzioni operative in merito all’avvenuta proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura c.d. Decontribuzione Sud.
L’agevolazione in commento è modulata nella seguente modalità:
- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
La Commissione Europea – con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 – ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione SUD fino al 31 dicembre 2023 (le agevolazioni potranno, cioè, trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023).
La richiamata decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 ha, inoltre, innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework fino ad:
- € 300.000 per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- € 2.000.000 per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
L’INPS – con il Messaggio n. 4593/2022 – ha chiarito che:
- se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro;
- la Decontribuzione SUD non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’art. 1, comma 162, legge n. 178/2020.