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Al via il DURC di congruità a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo da € 70.000 in poi

A decorrere dal 01 marzo 2023, imprese e committenti di lavori edili hanno iniziato a ricevere alert automatizzati, con l’obiettivo di ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera.
La finalità del nuovo adempimento è quella di contrastare, in questo delicato settore, l’utilizzo del lavoro irregolare.
A partire da tale data, infatti, i lavori, gli appalti ed i cantieri denunciati alla Cassa Edile, saranno soggetti ad una verifica di congruità tra importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera.
Il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal decreto Semplificazioni e regolato dal D.M. 143/2021, è in vigore dal 01 novembre 2021.

Le regole sul DURC di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore ad € 70.000.
La misura esclude la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono previsti specifici parametri e procedure.

Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, verrà generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità.
L’alert, per i lavori pubblici, ha l’obiettivo di ricordare, al committente, di richiedere la congruità al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale e, all’impresa affidataria, di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.
Riguardo ai lavori privati, invece, la PEC allerta l’impresa affidataria dell’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale, da parte del committente.
La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha il compito di rendere disponibili modalità e istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni inerenti la congruità.
A tal fine è stata, tra l’altro, creata una piattaforma (www.congruitanazionale.it) dove è presente un simulatore che consente alle imprese di verificare il rispetto degli indici di congruità, dell’importo della manodopera, della percentuale della Cassa Edile e del numero di giorni/ore lavoro richieste.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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