L’INPS – con Messaggio del 14 marzo 2023, n. 1022 – ha reso operativo lo sgravio dal pagamento della contribuzione addizionale dovuto per la cassa integrazione spettante ai datori di lavoro che svolgono attività appartenenti ai codici Ateco individuate dal decreto Ucraina.
Hanno diritto ad applicare l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per difficoltà derivanti dalla crisi internazionale Ucraina nel periodo 22 marzo 31 maggio 2022 , appartenenti ai codici Ateco seguenti:
- Siderurgia
- CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
- Legno
- AA 02.20 Legno grezzo
- CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- Ceramica
- CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
- CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
- CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
- CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
- Automotive
- CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
- CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
- Agroalimentare
- CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
- CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
- CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
- AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
L’INPS – con il Messaggio n. 1002/2023 – ha provveduto alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale sulla base dei seguenti criteri:
- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
- 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
- 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile
I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.