L’INPS – con Messaggio del 18 aprile 2023, n. 1450 – ha esaminato alcune condizioni ostative all’applicabilità degli incentivi occupazionali previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione.
Com’è noto, i datori di lavoro che abbiano un organico non inferiore a 50 unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria).
Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale (cioè, l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato, o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente”, ex art. 31, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 150/2015.
Quanto all’art. 31, comma 1, lett. c), Dlgs. n. 150/2015 (che recita “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”), l’INPS ha ribadito che il contratto di espansione mira al perseguimento del progresso e dello sviluppo tecnologico del datore di lavoro interessato, sia per il tramite del ricambio generazionale, sia per effetto dell’aggiornamento delle professionalità del personale in organico.
Pertanto, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro, ex art. 41, comma 7, Dlgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa alla previsione normativa sopra richiamata.