Nella Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Con riferimento al binomio fisco e potere d’acquisto dei lavoratori si segnalano le seguenti disposizioni:
Art. 39 (Riduzione del cuneo fiscale) – si innalza, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923.
Art. 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale) – confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit ad € 3.000 per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Nello specifico, dunque:
- per il solo anno 2023 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passa dal valore ordinario di € 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) ad € 3.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono a fiscalmente a carico;
- nel maggior importo previsto possono anche essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- i datori di lavoro, per dare applicazione alla norma, dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti;
- il lavoratore per fruire del bonus “rafforzato” dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico;
- per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare “categoria” prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di € 258,23.
Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:
- buoni spesa e buoni benzina;
- ricariche telefoniche;
- buoni acquisto;
- regali e cestini natalizi;
- autovettura uso promiscuo;
- interessi su prestiti;
- polizza rischi extra professionali;
- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
- pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi:
- opere e servizi per finalità sociale;
- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
- somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
- trasporto pubblico;
- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
- servizio mensa/buono pasto;
- assistenza sanitaria integrative;
- contributi versati alla previdenza complementare.