Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si prevede (per l’anno 2024) che per i titolari di:
- reddito d’impresa, da intendersi come i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 TUIR;
- esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR,
il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato – ai fini della determinazione del reddito – di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
L’agevolazione spetta a condizione che:
- i soggetti hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2024 per almeno 365 giorni;
- l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione le imprese in liquidazione ordinaria nonché quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria (i.e. liquidazione coatta amministrativa; amministrazione delle grandi imprese; concordato preventivo, etc.).
Per aver diritto all’agevolazione, l’incremento occupazione rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell’esercizio 2023.
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minore tra:
- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l’incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell’art. 2425, comma 1, lettera B), numero 9), c.c. rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.
Fermo restando il fine di incentivare l’incremento delle basi occupazionali favorendo la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è necessario non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo dete1minato in forza presso le imprese.
A questo fine, per beneficiare dell’agevolazione si prevede che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d’imposta 2024 debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d’ imposta 2023.
Infine, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto e moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% (quindi sconto del 30%) nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono:
- i lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.
Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le disposizioni attuative della disciplina, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categoria di lavoratori svantaggiati così da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo sostenuto per dette categorie.