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Al via il contratto di apprendistato ed il CFL nella Pubblica Amministrazione

Contratto di apprendistato e CFL nella Pubblica Amministrazione

Firmato dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell’Università e della Ricerca il decreto che avvia la sperimentazione del contratto di apprendistato nella Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, fino al 31 dicembre 2026, le PP.AA ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001, possono reclutare giovani laureati, con un contratto di apprendistato di durata massima pari a 36 mesi.
Le suddette PP.AA. possono reclutare, nel limite del 10% delle proprie facoltà assunzionali, mentre tale percentuale sale al 20% per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane.

Sempre fino al 31 dicembre 2026, le PP.AA ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001 possono stipulare delle Convenzioni con le istituzioni universitarie per l’individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.

Tali Convenzioni stabiliscono:

  • gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del presente decreto si propone di accrescere;
  • il contesto produttivo ed organizzativo all’interno del quale si intendono collocare i soggetti selezionati all’esito della procedura concorsuale;
  • la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell’università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso;
  • l’attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l’accesso al mondo del lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche convenzionate;
  • la formazione “on the job” a favore del personale reclutato con le modalità di cui al presente decreto; la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli studenti, delle possibilità occupazionali offerte dalle amministrazioni del territorio;
  • la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale delle regioni in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua straniera prevista.
INQUADRAMENTO:

Per entrambe le tipologie contrattuali, l’inquadramento previsto è quello dell’area dei funzionari.

SCADENZA:

Alla scadenza del contratto, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, previa relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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