L’INPS – con Circolare del 22 marzo 2024, n. 47 – ha fornito le prime istruzioni operative per l’esonero contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
PRINCIPI GENERALI
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015 e ai seguenti requisiti (art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006):
- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
CUMULABILITÀ
L’esonero contributivo in specie è cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile: inoltre, risulta cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore, ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai citati regolamenti in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornirà, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, un riscontro di accoglimento della domanda.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita attraverso le denunce contributive.
Con successivo Messaggio, l’INPS fornirà le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.