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Le nuove indicazioni ai fini dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi per lavori altamente qualificati

ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare congiunta del 28 marzo 2024, n. 2829 – hanno reso note le indicazioni essenziali ai fini dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi per lavori altamente qualificati.

Al riguardo, il Dlgs n. 152/2023, recependo la Direttiva UE 2021/1883, ha adeguato l’ordinamento nazionale a quello europeo mediante la modifica dell’art. 27-quater, Dlgs n. 286/1998.

Nel dettaglio, per promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, il decreto:

  • ha modificato l’ambito di applicazione soggettiva
  • ha previsto procedure più rapide e criteri di ammissione flessibili e inclusivi.

I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso in via alternativa:

  • del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  • dei requisiti previsti dal Dlgs. n. 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti elencati:

  • residenti in uno Stato terzo;
  • regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27- quinquies;
  • soggiornanti in altro Stato membro;
  • titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro

Restano esclusi gli stranieri:

  • che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui ai seguenti articoli del T.U.I.: 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 20-bis (calamità), 22, comma 12-quater (particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis (atti di particolare valore civile), nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
  • che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell’articolo 27-ter del T.U.I.;
  • che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis del T.U.I. per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
  • che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu’ di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intrasocietari ai sensi dell’art. 27 quinquies del T.U.I.;
  • che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
  • che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell’Unione;
  • destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso.

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

 

 

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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