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Cumulabilità tra prestazioni di sostegno al reddito INPS e compensi da rapporti di lavoro

nuove soglie di reddito da lavoro subordinato o parasubordinato

L’INPS – con Messaggio del 9 aprile 2024, n. 1414 – ha aggiornato le nuove soglie di reddito da lavoro subordinato o parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Il cumulo della Naspi con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, è ammessa a patto che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.

Il lavoratore è in ogni caso obbligato a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse.

Alla luce delle novità introdotte in materia di no tax area dal Dlgs. n. 216/2013, l’INPS ha riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

In particolare:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari ad € 8.173,91 per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari ad € 5.500 per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari ad € 8.500 per l’anno 2024.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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