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I nuovi interventi di Fondimpresa sulle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati ed inoccupati (2-2)

Fondimpresa – con l’Avviso n. 3/2024, recante “Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati” – ha inteso finanziare la realizzazione di Piani formativi finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori e, più nello specifico, finalizzati a incentivare la realizzazione di interventi volti alla qualificazione/riqualificazione di lavoratori disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti.

 

Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e registrate nel sito web www.fondimpresa.it.

Queste hanno necessità, anche in ragione del fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili, in presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, di assumere nuove figure professionali.

 

In via straordinaria, l’Avviso n. 3/2024 concede la possibilità di presentare domanda di finanziamento anche a quelle aziende la cui adesione a Fondimpresa sia stata accettata dall’INPS ma non ancora trasmessa al fondo.

 

Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione Temporanea (già costituita) o Consorzio già costituito ai sensi degli art. 2602 cod. civ. e ss..

Sono ammesse a presentare la domanda di finanziamento anche le reti di imprese.

 Sono destinatari dei piani formativi i lavoratori disoccupati, inoccupati coinvolti nelle azioni formative del piano finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, promosse da aziende che in risposta al disallineamento tra domanda e offerta di figure professionali procedano a formarli ai fini di una successiva assunzione.

 

Per lavoratore formato “partecipante effettivo”, si intende il partecipante che abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate per la singola azione.

 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 4 giugno 2024 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2024.

Il finanziamento verrà assegnato, secondo l’ordine cronologico di presentazione, ai Piani formativi risultati idonei.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52, legge n. 234/2012.

 

La dotazione finanziaria stanziata è di € 20.000.000.

Ogni piano formativo prevede un finanziamento minimo di € 20.000 e massimo di € 300.000.

L’erogazione del finanziamento concesso avverrà a saldo, entro 45 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa.

Il finanziamento massimo per impresa aderente beneficiaria delle attività non può essere superiore ad € 600.000.

Sono esclusi dal conteggio del finanziamento totale richiesto i piani presentati, in forma singola o associata, che in precedenza siano stati dichiarati inammissibili o non idonei o siano stati esclusi dalla procedura.

Il finanziamento totale del piano è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi; in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato inferiore al 90% e nel limite minimo di quattro lavoratori effettivi assunti, il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà commisurato al numero dei lavoratori assunti.

Al di sotto del numero minimo di quattro lavoratori effettivi assunti con contratto a tempo indeterminato non sarà riconosciuto alcun finanziamento.

 

Consulta l’avviso              

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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