L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 30 maggio 2019, n. 5066 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito a possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione svolte presso:
- l’ITL,
- la sede sindacale,
- altri contesti tipici per la risoluzione arbitrale.
Al riguardo, viene ricordato che l’art. 12, Dlgs. n. 124/2004 stabilisce, espressamente, che il tentativo di conciliazione deve essere promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’INL ha, dunque, precisato che “non è possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, Dlgs. n. 124/2004 sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva.
Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione”.
Scopri di più sui chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla diffida accertativa e sulle procedure di conciliazione.