L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 18 giugno 2024, prot. n. 1091 – ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29, comma 4, decreto legge n. 19/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024) in materia di esercizio non autorizzato di somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Al riguardo, in tema di somministrazione non autorizzata e appalto e distacco illeciti, l’ammenda sarà pari ad € 72 (€ 60 con l’incremento del 20%) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Stante l’alternatività delle ammende con la pena detentiva dell’arresto e con l’eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro, in fase applicativa il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ex art. 20 e ss., Dlgs. n. 758/94, che, per i casi di ottemperanza, e quindi di ripristino della legalità da parte del datore di lavoro, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista. In tal caso, come nell’esempio prospettato nella nota dell’INL, ove la sanzione in concreto, calcolata in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, si attesti al di sotto della soglia minima di € 5.000, la sanzione sarà pari ad € 1.250 (1/4 del minimo previsto).
La quantificazione finale della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000.
Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori prevedono che la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
In tal caso, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.
Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, Dlgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.