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Le altre misure previste dalla legge di conversione del DL Coesione (4-4)

disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Nella Gazzetta Ufficiale del 06 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Previste, infine, misure per favorire l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa.

Andando nel dettaglio delle altre misure, si segnala:
  • Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa – a mente degli artt. 16-20, legge n. 95/2024, la misura si declina in due interventi:
  1. Autoimpiego Centro-Nord Italia
  2. Resto al Sud 2.0.

I Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. Previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà modalità e termini per l’attivazione delle due iniziative.

  • Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – l’art. 17bis, legge n. 95/2024 prevede che l’erogazione dell’indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma;
  • Lavoratori portuali – l’art. 24bis, legge n. 95/2024 proroga dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Previsto, inoltre, il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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