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Regione Lazio: realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza sul lavoro

prevenzione sicurezza sul lavoro

La Regione Lazio – con Determina Dirigenziale del 17 luglio 2024, n. G09582 – ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Sono destinatari degli interventi formativi i preposti e lavoratori, anche percettori di ammortizzatori sociali, occupati presso le suddette imprese in unità localizzate nel territorio regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo indeterminato e tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale), compresi i soggetti assunti con contratto di apprendistato. In caso di impresa che non abbia indicato preposti, possono essere destinatari degli interventi formativi i datori di lavoro.

Sono ammissibili, quali imprese destinatarie, le imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

  • C23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
  • C33: Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
  • E: Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
  • F41: Costruzione di edifici;
  • F42: Ingegneria civile;
  • F43: Lavori di costruzione specializzati.

Le imprese di riferimento dei lavoratori e preposti (o datori di lavoro se del caso) devono avere la sede interessata alla formazione (sede legale o unità locale o sede secondaria) sul territorio della Regione Lazio ed essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.

I progetti formativi possono essere presentati da:
  1. impresa in forma singola o in ATI con una o più imprese aventi una sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio, ovvero una o più imprese con sede legale fuori regione, che hanno attivato un cantiere edile nel territorio regionale, previa comunicazione alla Camera di Commercio di competenza, con una funzione stabile di formazione e strutturata del personale. Per tali imprese non è necessario conseguire l’accreditamento per la formazione, ma hanno l’obbligo di garantire la corrispondenza degli spazi formativi aziendali utilizzati, ai criteri di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
  2. impresa o più imprese nella forma di ATI/ATS con uno o più enti accreditati, o che hanno presentato domanda per l’accreditamento prima della presentazione della candidatura, per la formazione ai sensi della DGR 682/2019 nell’ambito “Formazione continua” con indicazione del soggetto che svolge il ruolo di capofila dell’ATI/ATS (mandataria) cui sono affidati i ruoli di direzione e coordinamento delle attività e della gestione finanziaria che non potrà essere in alcun modo delegata al componente (mandante);
  3. uno o più soggetti in partenariato accreditati per la formazione, ai sensi della DGR 682/2019 nell’ambito della “Formazione continua”. In tal caso la candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione delle imprese destinatarie. L’attuazione dell’attività formativa potrà prevedere il coinvolgimento, in qualità di partner in partenariato con un ente formativo accreditato, di Organismi Paritetici di cui all’articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. presenti nell’ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) inseriti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 11 ottobre 2022 n. 171, in attuazione del comma 1-bis del sopra citato articolo 51 d.lgs. n. 81/2008.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/.9

La procedura telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente attraverso il sistema pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione;

qui di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso.

 

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.