L’INPS – con Messaggio del 26 settembre 2024, n. 3172 e, prima ancora, con Circolare del 22 marzo 2024, n. 47 – ha fornito le istruzioni operative per l’esonero contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
L’esonero in specie:
- è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo (è esclusa la Pubblica Amministrazione ed i datori di lavoro domestici);
- spetta per le assunzioni effettuate 2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nelle cooperative. Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024;
- spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Tale esonero, invece, non viene riconosciuto in caso di assunzione con:
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto di apprendistato;
- contratto di lavoro domestico.
L’esonero spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 500 (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015 e ai seguenti requisiti (art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006):
- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero contributivo in specie è cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile: inoltre, risulta cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore, ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023.