Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 01 ottobre 2024, prot. n. 15466 – ha fornito le istruzioni operative per la nuova procedura di esonero dall’assunzione di disabili da parte delle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
La presentazione dell’autocertificazione avviene esclusivamente in via telematica, a partire dal 3 ottobre 2024, sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La quota di esonero non può essere superiore:
- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
- alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 68/1999.
In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
Il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese indipendentemente dal CCNL applicato ed è, pertanto, stabilito in € 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
La procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del contributo tramite la piattaforma PagoPA.
I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 01 novembre 2024.
La nuova autocertificazione è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.