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Le istruzioni operative per la presentazione delle domande per i Flussi extra UE 2025

Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo – con Circolare congiunta del 24 ottobre 2024, prot. n. 9032 – hanno fornito le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 145/2024.

 

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati:

  • 720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale,
  • 730 ingressi per lavoro autonomo,
  • 000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

  • autotrasporto merci per conto terzi;
  • edilizia;
  • turistico-alberghiero;
  • meccanica;
  • telecomunicazioni;
  • alimentare;
  • cantieristica navale;
  • trasporto passeggeri con autobus;
  • pesca;
  • acconciatori;
  • elettricisti;
  •  

Al contempo, è prevista l’attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: “agricolo e turisticoalberghiero”.

 

Dal 1 al 30 novembre sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’Interno.

Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori.

Restano escluse dalla precompilazione le richieste di conversione in studio/lavoro fuori quota.

In merito ai click day vengono confermati per il lavoro subordinato non stagionale quelli del 5 e 7 febbraio 2025 già previsti dal Decreto flussi.

Al 7 febbraio 2025 dovranno essere inviate sia le istanze per le 9.500 quote riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria sia quelle relative ai 10.000 ingressi, al di fuori del decreto flussi, previsti dal DL 145/2024.

Invece, per quanto riguarda il settore agricolo e turistico-alberghiero i click day sono: 12 febbraio 2025 per il settore agricolo e per la prima trance del settore turistico-alberghiero (70% delle quote). Il restante 30% viene assegnato al secondo click day previsto per il 1° ottobre 2025.

 

Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE.

I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.

Al riguardo, i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero, devono prima verificare presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.

 

Al provvedimento in commento sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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