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Al via la nuova classificazione dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Commercio

In data 31 ottobre 2024 è stato sottoscritto – tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – un accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’apprendistato (nel dettaglio, sono state individuati nuovi profili professionali, inseriti nella classificazione del personale).

Al riguardo, dopo una serie di accordi – nella fattispecie, quelli del 28 marzo 2024, del 27 giugno 2024 e del 1° ottobre 2024 – con i quali veniva indicato lo slittamento delle date di entrata in vigore dei profili e della relativa attuazione del contratto di apprendistato per le nuove mansioni inserite, con l’accordo del 31 ottobre si è stabilito che a decorrere dal 01 novembre 2024, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, si applicano le nuove figure di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili professionali.

Al contempo, per quel che concerne la figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, le Parti sono d’accordo che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico sarà al 2° livello per tutta la durata dei 36 mesi.

 

 

 

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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