L’INPS – con Circolare del 29 dicembre 2023, n. 111 – ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo introdotto dal cd. decreto Lavoro per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Successivamente, l’INPS – con Messaggio del 20 novembre 2024, n. 3888 – ha reso nota la disponibilità del modulo on line per la richiesta del beneficio, il rilascio di un nuovo applicativo, nonché fornito le istruzioni che riguardano sia la fruizione corrente del beneficio che il recupero delle mensilità arretrate per le quali spetta l’agevolazione.
All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio.
In essa il datore di lavoro deve indicare le seguenti informazioni:
- lavoratore assunto;
- prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’INPS, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
In caso di intervento di uno degli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ad essi spetta un contributo pari:
- al 60% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato;
- all’80% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a termine.
Sul portale INPS è presente il “Cruscotto SFL-ADI” in cui l’Agenzia può inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
Il datore di lavoro deve esporre in Uniemens il beneficio valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “EADI” in caso di percettore di Assdegno di Inclusione o “ESFL” in caso di percettore di SFL;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Le agenzie di somministrazione devono riportare:
- in “IdentMotivoUtilizzoCausale” la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi arretrati e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
Ora, con Messaggio del 04 dicembre 2024, n. 4110, a parziale modifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3888/2024, l’INPS ha precisato che i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
- con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
- con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il Messaggio n. 3888/2024.