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Patente a crediti e nuovo regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 09 dicembre 2024, prot. n. 9326 – ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, ex art. 27, Dlgs. n. 81/2008, che sono tenuti a possedere tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobile.

Com’è noto, è previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10%del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000 e non soggetta alla procedura di diffida.

Per calcolare l’esatto importo della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad € 6.000.

 

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

In caso di assenza della patente ab origine, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o con patente avente meno di 15 crediti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91, diffidabile.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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