In data 31 gennaio 2025, la Commissione UE ha approvato un regime italiano dal bilancio stimato di 1,1 miliardi di euro a sostegno dell’occupazione giovanile e femminile. Il regime contribuisce agli obiettivi della politica sociale e occupazionale dell’UE ed è in parte finanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
Nel dettaglio, le due misure sono destinate:
- ai giovani di età inferiore ai 35 anni che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alle donne:
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), Regolamento UE n. 651/2024;
- di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF (per l’anno 2025, decreto interministeriale MLPS/MEF n. 3217/2024);
- di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Con riferimento al punto 1), l’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).
Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale ad € 650 mensili.
Relativamente al punto 2) l’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).