Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 07 febbraio 2025 – ha ricordato che dal 10 febbraio 2025 alle ore 10 si apre la finestra temporale durante la quale è possibile chiedere il contributo del Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni (Fnc3).
Le domande possono essere inviate fino al 10 aprile 2025.
La finalità del FNC (terza edizione) è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti:
- offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro;
- sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
- intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale
Possono accedere al FNC:
- i datori di lavoro privati,
- le società a partecipazione pubblica, ex Dlgs. n. 175/2016,
- le Agenzie di somministrazione (qualora i lavoratori interessati siano soggetti in somministrazione),
a patto che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nell’Avviso.
I datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- in caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024, dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, anche da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tali accordi devono contenere i seguenti elementi minimi:
- i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
- i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
- specifica se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo.
Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIGO; CIGS; CIGD; contratti di solidarietà, FIS).
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla successiva lett. b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale;
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e);
- la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari all’80% in caso di interventi effettuati dai SISTEMI FORMATIVI;
- la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell’avvio della formazione;
- la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (le ore di formazione finanziate con il presente Avviso non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015);
- in caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di € 800,00 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) o c), sugli altri lavoratori dell’azienda, nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell’istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i partecipanti alla formazione preselezionati;
- in caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO è riconosciuto un bonus pari ad € 300,00 per l’assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- sistemi tecnologici e digitali
- introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
- sostenibilità ed impatto ambientale
- economia circolare
- transizione ecologica
- efficientamento energetico g) welfare aziendale e benessere organizzativo.
L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche attraverso voucher spendibili nell’ambito di apposite library (ad esempio cataloghi corsi del FPI).
Le risorse economiche sono ripartite nel modo seguente:
- € 225.943.198,04 alle Regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
- € 39.928.825,74 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
- € 464.127.976,21 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).