L’INPS – con Circolare del 12 giugno 2019, n. 88 – ha illustrato i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto legge n. 4/2019 (adesione a Quota 100, Opzione donna o lavoratori precoci).
L’Istituto ha, poi, specificato i rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.
Di seguito, alcuni aspetti affrontati dalla Circolare in specie.
- NASpI e Quota 100 – hanno facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100, i soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato è una delle ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI. Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento, non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte. Per lo stesso motivo coloro che già stanno fruendo della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione. Per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
- NASpI, pensione anticipata e opzione donna – i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra); nel frattempo è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI. Parimenti, è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
- NASpI e assegno ordinario di invalidità – l’indennità di disoccupazione non è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata: di conseguenza non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI, considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. Il regime decadenziale trova dunque applicazione soltanto in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
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