Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 31 marzo 2025, n. 7 – è intervenuto per definire l’età minima utile al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e per la stipula del Patto di servizio.
, che è fissata al compimento (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Relativamente all’accesso alle indennità NASpI e Dis-coll, lo stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, il MLPS ha chiarito che tale limite di età “rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS- COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni”. Pertanto, il soggetto interessato può rilasciare la DID e stipulare il Patto di Servizio al compimento dei 16 anni di età.
Al contempo, il MLPS ha ricordato che l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione svolti con contratto di apprendistato di primo livello è ammessa anche a partire dal quindicesimo anno di età.
Ciò comporta che è prevista anche la possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, anche ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo con un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43, Dlgs. n. 81/2015.