Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 18 aprile 2025, n. 9 – ha fornito dei chiarimenti in materia di classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.
Il rapporto può essere qualificato come di lavoro autonomo solo se sussistono i relativi caratteri distintivi:
- assenza di poteri di controllo, direzione e sanzionatori
- reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna in modo unilaterale.
In ogni caso, è necessario garantire un compenso minimo orario, un’indennità integrative pari almeno al 10% del compenso base in caso di lavoro notturno, una copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni
L’attività dei riders può avere, però, anche i caratteri della subordinazione.
Questo avviene attraverso l’assunzione del lavoratore e la ricorrenza di tutti gli indici di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., quindi:
- il potere direttivo (inteso come l’esistenza di direttive specifiche e vincolati e quindi l’eterodirezione)
- il potere di controllo (ossia il rispetto di predeterminati slot orari e ordini e la presenza di punteggi con conseguenze di natura sostanzialmente disciplinari).
Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da ricondurre l’attività agli indici di subordinazione.
Inoltre, tra le tipologie contrattuali disciplinate dal nostro ordinamento, quella che maggiormente si avvicina all’attività dei riders, è quella del lavoro intermittente, ex artt. 13 e ss., Dlgs. n. 81/2015.
È proprio a questa tipologia contrattuale che, se richiamata dal contratto collettivo, è necessario far riferimento per quanto riguarda il trattamento economico, normativo e previdenziale, anche per quanto riguarda l’eventuale riconoscimento dell’indennità di disponibilità spettante al lavoratore.
In questo caso, il MLPS ha ritenuto che, se il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate, il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincide con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima.
Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita.
Infine, ai riders può essere applicata la disciplina del lavoro subordinato anche quando si è ricorsi al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 2, Dlgs. n. 81/2015 (ovvero, che le modalità con le quali si concreta la prestazione sono prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente).
Per quanto riguarda il profilo previdenziale, viene ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, una volta qualificato il rapporto di lavoro, di avrà di conseguenza l’inquadramento previdenziale.
Invece in merito alle tutele assicurative, la Circolare ribadisce che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela è garantita sia che si tratti di lavoratori subordinati che di collaboratori etero diretti, che di lavoratori autonomi.