Nella Gazzetta Ufficiale del 05 agosto 2025, n. 180 è stata pubblicata la legge 01 agosto 2025, n. 113, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.
Tra le novità apportate nella legge di conversione, si segnalano le seguenti tematiche:
- le norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche ( 10-bis). Nello specifico, la disposizione prevede che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla vigente normativa in 52 settimane nel biennio mobile (per tali richieste di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale previsto dal Dlgs. n. 148/2015). Si prevede poi che il trattamento di CISOA di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972, concesso nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative (le integrazioni al reddito di non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’art. 8, legge n. 457/1972);
- il contributo straordinario previsto, in via eccezionale per il 2025, a favore dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), interessati dalla sospensione di un mese di tale beneficio prevista dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi ( 10-ter). Tale contributo aggiuntivo, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e, comunque, non superiore ad € 500, è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre.



