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Le nuove opportunità delle Start-up innovative in partenariato con imprese francesi (1-2)

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con Circolare del 28 luglio 2025, prot. n. 70806 – ha attuato le disposizioni del Decreto MiMIT 23 gennaio 2025 che estende la misura “Smart & Start Italia” alle start-up innovative italiane che avviano progetti con imprese francesi, nell’ambito delle collaborazioni previste dal Trattato del Quirinale.

Pertanto, a partire dal 15 settembre 2025, le start-up innovative italiane ammesse alla misura “Smart & Start Italia” per progetti italo-francesi potranno beneficiare di un pacchetto articolato di incentivi, quali:

  • finanziamenti agevolati a tasso zero, concessi fino al 70% delle spese ammissibili (fino all’80% per start-up composte esclusivamente da donne o da giovani under 36, o con almeno una sede operativa nel Mezzogiorno o nelle aree del cratere sismico del Centro Italia). Questi prestiti non prevedono garanzie personali e sono rimborsabili in 10 anni, a partire dal 12° mese successivo all’ultima erogazione;
  • contributi a fondo perduto, cumulabili con i finanziamenti agevolati. Per i progetti realizzati nell’ambito della cooperazione italo-francese, il contributo può arrivare fino al 30% delle spese ammissibili per le imprese localizzate nel Centro-Nord e fino al 45% per quelle localizzate nel Mezzogiorno o nei territori colpiti da eventi sismici, in linea con quanto stabilito dal D.M. 23 gennaio 2025;
  • servizi di tutoraggio e accompagnamento manageriale, dedicati in particolare alle start-up costituite da meno di 12 mesi, con l’obiettivo di rafforzare la governance d’impresa, la validazione di mercato e la capacità di gestione delle risorse finanziarie e tecniche.

 

Le agevolazioni previste dalla misura “Smart & Start Italia” per i progetti italo-francesi sono rivolte esclusivamente alle start-up innovative italiane che rispettino tutti i requisiti formali e sostanziali, ex art. 4, DM 24 settembre 2014.

Nello specifico, devono trattarsi di imprese:

  • costituite da non più di sessanta mesi;
  • iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative;
  • con una sede legale e operativa in Italia (o che si impegnino a costituirla successivamente all’approvazione della domanda);
  • che presentino un piano d’impresa innovativo, orientato alla valorizzazione tecnologica o digitale di prodotti, servizi o modelli di business.

In aggiunta ai requisiti già previsti per l’accesso ordinario alla misura, le imprese italiane devono aver formalizzato una collaborazione con una o più imprese francesi, attraverso la stipula di un accordo di partenariato strutturato, redatto in lingua inglese e debitamente firmato dai legali rappresentanti di entrambe le imprese coinvolte.

I progetti oggetto di agevolazione devono essere congiunti e condotti in ambiti strategici condivisi, espressamente individuati dall’art. 2, comma 1, DM 23 gennaio 2025.

Tra questi si evidenziano:

  • lo sviluppo congiunto di prodotti ad alta intensità tecnologica, attraverso l’integrazione di competenze R&D, know-how ingegneristico, design industriale o proprietà intellettuale complementare;
  • l’implementazione di soluzioni digitali innovative, come software intelligenti, intelligenza artificiale, blockchain, cybersecurity, IoT, sistemi di automazione o realtà aumentata applicati a contesti industriali o sociali;
  • l’adozione e industrializzazione di applicazioni operative condivise, finalizzate alla trasformazione di processi, alla scalabilità di modelli di business o all’accesso congiunto a nuovi mercati.

Il progetto deve avere un impatto concreto e verificabile sullo sviluppo di un prodotto, servizio o soluzione condivisa, con evidenti ricadute industriali, economiche e occupazionali.

Solo la parte italiana del progetto è finanziabile tramite la misura nazionale “Smart & Start Italia”: le imprese francesi non possono ricevere finanziamenti da Invitalia, ma dovranno fare riferimento a Bpifrance, la quale valuterà la loro ammissibilità secondo criteri e procedure proprie.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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