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In GU la legge di conversione del decreto flussi migratori (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata la legge 01 dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

 

Andando nel dettaglio:

  • Termini per la conferma del nulla osta e stipula del contratto– il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro deve confermare la richiesta è elevato da 7 a 15 giorni. Il termine per la stipula del contratto di soggiorno del lavoratore straniero, decorrente dalla data di ingresso nel territorio nazionale, è elevato da 8 a 15 giorni. Entrambe le modifiche semplificano la gestione operativa delle imprese nei processi di assunzione di cittadini stranieri, dando più margine per la regolarizzazione documentale.
  • Precompilazione delle richieste e controlli preventivi– definita la modalità della precompilazione della domanda di nulla osta al lavoro, come fase propedeutica. All’Ispettorato Nazionale del Lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche preventive sulle domande, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi. È confermato il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per datori privati, salvo eccezioni tramite organizzazioni rappresentative o professionisti abilitati.
  • Ingresso fuori quota nel lavoro domestico e assistenza familiare– estesa fino al 2028 la possibilità di ingressi senza quota (extra-flusso) di cittadini stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria. Tra le novità, viene previsto che tali ingressi siano destinati anche all’assistenza di bambini da 0 a 6 anni, oltre che persone ultraottantenni o disabili.
  • Permessi di soggiorno per protezione sociale e vittime di sfruttamento– la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a vittime della tratta, grave sfruttamento o intermediazione illecita viene elevata da 6 a 12 mesi, con possibilità di proroga, per favorire l’inserimento socio-lavorativo. Tali soggetti possono accedere anche all’Assegno di inclusione, con condizioni più favorevoli. Le aziende che assumono lavoratori vulnerabili devono essere consapevoli delle nuove tutele e degli obblighi contrattuali e documentali aggiuntivi.
  • Ricongiungimento familiare e termini amministrativi– il termine per il rilascio del nulla osta di ricongiungimento familiare è esteso da 90 a 150 giorni.
  • Formazione nei Paesi di origine e ingressi “fuori quota”– eliminato l’obbligo che la domanda di visto di ingresso sia corredata dalla conferma di assunzione del datore, per soggetti formati all’estero. Il termine per presentare la domanda di visto dopo il completamento della formazione nei Paesi d’origine è prorogato da 6 a 12 mesi, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027. Questo semplifica l’accesso al mercato del lavoro per profili qualificati formati all’estero e richiede alle aziende considerare percorsi di reclutamento specifici.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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