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In GU la legge di conversione del decreto flussi migratori (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata la legge 01 dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

 

Di seguito la sintesi dei principali ambiti di intervento del decreto legge n. 146/2025:

  • la messa a regime di alcune misure sperimentate con il decreto flussi 2005 per ridurre le strumentalizzazioni, come la precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di 3 domande per i datori che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari autorizzati;
  • l’esplicita previsione, anche nel Testo Unico Immigrazione, che sia possibile impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento;
  • il prolungamento a un anno e l’armonizzazione della durata dei permessi di soggiorno rilasciati a tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, che potranno accedere all’Assegno di Inclusione, oltre che alle vittime di tratta e di violenza domestica;
  • la proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi (ma comunque nel limite di 10.000 annui) lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza di persone ultraottantenni o disabili;
  • la definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore;
  • il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla richiesta (anziché 90 giorni come previsto precedentemente);
  • la stabilizzazione del Tavolo Caporalato (“Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”), che si apre anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • la ridefinizione dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera istituito dalla legge di Bilancio 2025;
  • la proroga al 31 dicembre 2027 dell’affidamento a Croce Rossa Italiana della gestione del punto di crisi (hot spot) di Lampedusa per assicurare adeguati livelli di accoglienza.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-01&atto.codiceRedazionale=25G00189&elenco30giorni=true  

 

Termini per la conferma del nulla osta e stipula del contratto

Il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro deve confermare la richiesta è elevato da 7 a 15 giorni.

Il termine per la stipula del contratto di soggiorno del lavoratore straniero, decorrente dalla data di ingresso nel territorio nazionale, è elevato da 8 a 15 giorni.

Entrambe le modifiche semplificano la gestione operativa delle imprese nei processi di assunzione di cittadini stranieri, dando più margine per la regolarizzazione documentale.

Precompilazione delle richieste e controlli preventivi

Si stabilisce la modalità della precompilazione della domanda di nulla osta al lavoro, come fase propedeutica. All’Ispettorato Nazionale del Lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche preventive sulle domande, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.

È confermato il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per datori privati, salvo eccezioni tramite organizzazioni rappresentative o professionisti abilitati.

Ingresso fuori quota nel lavoro domestico e assistenza familiare

Si estende fino al 2028 la possibilità di ingressi senza quota (extra-flusso) di cittadini stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria.

Tra le novità, viene previsto che tali ingressi siano destinati anche all’assistenza di bambini da 0 a 6 anni, oltre che persone ultraottantenni o disabili.

Permessi di soggiorno per protezione sociale e vittime di sfruttamento

La durata dei permessi di soggiorno rilasciati a vittime della tratta, grave sfruttamento o intermediazione illecita viene elevata da 6 a 12 mesi, con possibilità di proroga, per favorire l’inserimento socio-lavorativo.

Tali soggetti possono accedere anche all’Assegno di inclusione, con condizioni più favorevoli.

Le aziende che assumono lavoratori vulnerabili devono essere consapevoli delle nuove tutele e degli obblighi contrattuali e documentali aggiuntivi.

Ricongiungimento familiare e termini amministrativi

Il termine per il rilascio del nulla osta di ricongiungimento familiare è esteso da 90 a 150 giorni.

Formazione nei Paesi di origine e ingressi “fuori quota”

Viene eliminato l’obbligo che la domanda di visto di ingresso sia corredata dalla conferma di assunzione del datore, per soggetti formati all’estero.

Il termine per presentare la domanda di visto dopo il completamento della formazione nei Paesi d’origine è prorogato da 6 a 12 mesi, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027.

Questo semplifica l’accesso al mercato del lavoro per profili qualificati formati all’estero e richiede alle aziende considerare percorsi di reclutamento specifici.

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