L’INPS – con Circolare del 24 luglio 2026, n. 80 – ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della norma di interpretazione autentica riguardante le misure “esonero giovani under 36” e “decontribuzione sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni, come previsto dall’art. 1, commi da 860 a 862, legge 30 dicembre 2025, n. 199
La novità interessa i datori di lavoro che, nel periodo di applicazione delle agevolazioni, svolgevano attività riconducibili alla classe europea NACE K 66.22, corrispondente alle attività di agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni.
La disposizione riguarda i datori di lavoro privati con attività identificata dai codici ATECO 2007:
- 22.01 – Broker di assicurazioni;
- 22.02 – Agenti di assicurazioni;
- 22.03 – Sub-agenti di assicurazioni;
- 22.04 – Produttori, procacciatori e altri intermediari delle assicurazioni.
Dal 1° aprile 2025 tali attività confluiscono nell’unico codice ATECO 2025 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
La norma di interpretazione autentica chiarisce che questi soggetti rientrano tra i destinatari delle agevolazioni già a partire dal 1° luglio 2022, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
L’estensione riguarda:
- l’esonero giovani Under 36(a 1, commi da 10 a 15, legge n. 178/2020), per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023;
- la decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 167, legge n. 178/2020) per i periodi agevolabili dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.
La legge di Bilancio 2026 individua una specifica finestra temporale per recuperare gli incentivi non fruiti. Il credito potrà essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La Circolare INPS disciplina anche le richieste di variazione retroattiva del codice ATECO che passano da un codice non rientrante nelle agevolazioni ad uno che consente di poterne beneficiare.
Per i ricorsi ancora pendenti, le sedi INPS dovranno riesaminare le pratiche applicando i nuovi criteri e, ove spettante, riconoscere il beneficio in autotutela.
Anche le domande già respinte potranno essere ripresentate come nuove istanze qualora ricorrano i requisiti previsti dalla nuova disciplina.
I datori di lavoro precedentemente esclusi dall’applicazione degli esoneri, che non abbiano esposto il conguaglio nel flusso Uniemens, possono recuperare gli arretrati tramite codici specifici.
Da un punto di vista operativo, per l’esonero “decontribuzione Sud” i datori possono esporre su uno dei flussi di competenza dell’anno 2026 i lavoratori per i quali spettano gli arretrati relativi ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, valorizzando nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> (ripetendolo per ogni mese di arretrato) i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese” di riferimento del conguaglio arretrato relativo ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
Invece per l’“esonero giovani under 36” i datori devono compilare, con le stesse modalità, <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, e nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> valorizzare:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.





