In data 30 luglio 2019 è stato rinnovato il CCNL per i dirigenti di aziende industriali.
Di seguito, le novità più rilevanti, suddivise per tematica.
TRATTAMENTO MINIMO DI GARANZIA – il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre è stabilito in:
- € 69.000, a valere dall’anno 2020;
- € 72.000, a valere dall’anno 2022;
- € 75.000, a valere dall’anno 2023.
Per i dirigenti già in forza al 01 gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG, ex art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.
Viene introdotto un ulteriore modello di sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO) in cui l’incentivo è corrisposto per il 50% col raggiungimento del risultato annuale e il restante 50% col raggiungimento dei risultati a lungo termine.
ASSISTENZA INTEGRATIVA – Infortunio – a decorrere dal 01 gennaio 2020 la polizza di assicurazione per morte o di invalidità permanente viene elevata da € 150.000 a € 200.000 (senza coniuge o figli a carico) e da € 220.000 ad € 300.000 (con coniuge o figli a carico).
Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di € 200,00 annui.
ASSISTENZA INTEGRATIVA – GS Fasi – a decorrere dal 01 gennaio 2020, la contribuzione per la GS Fasi sarà ripartita in parti uguali tra la gestione per i dirigenti licenziati e la gestione “Non autosufficienza“.
FERIE – le ferie sono irrinunciabili e retribuite per 4 settimane; il periodo eccedente le 4 settimane, qualora non fruito in tutto o in parte entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per scelta del dirigente, e l’azienda abbia espressamente invitato il dirigente alla fruizione, non potrà più essere fruito né sostituito da indennità per ferie non godute. In assenza di suddetto invito verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il 1° mese successivo al 24° mese.
MALATTIA – il periodo di comporto di 12 mesi si intende riferito anche ad assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
L’aspettativa non retribuita è elevata da 6 a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di terapie salvavita.
PLACEMENT – dal 01 gennaio 2019 i datori di lavoro versano all’associazione 4.Manager una quota di € 100,00 annui per ogni dirigente in servizio coinvolto in processi di ristrutturazione o di risoluzione del rapporto e che non abbia maturato il diritto a pensione.
PREVIDENZA INTEGRATIVA – per i dirigenti in servizio al 01 gennaio 2010, nonché per quelli assunti successivamente, la contribuzione al Previndai è pari alle seguenti percentuali della retribuzione globale effettivamente percepita (calcolata su tutti gli elementi utili ai fini del TFR con esclusione dei compensi percepiti per effetto della dislocazione in località estera):
- Massimale contributivo annuo: fino a 180.000,00
- Aliquota a carico impresa: 4 %
- Aliquota a carico dirigente: 4 %
Nel limite complessivo dell’8%, l’azienda può, d’accordo con il dirigente, farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente.
Sia l’azienda che il dirigente possono inoltre versare una contribuzione aggiuntiva, cioè superiore al 4% a loro carico, anche oltre l’8% complessivo.
Per gli anni dal 2019 al 2021 resta ferma la disciplina vigente prima dell’accordo in oggetto mentre dal 01 gennaio 2022 per i dirigenti iscritti o che si iscriveranno, il contributo annuo a carico azienda non può risultare inferiore ad € 4.800 (riproporzionato per dodicesimi per i dirigenti il cui rapporto sia stato risolto in corso d’anno, computandosi la frazione pari o superiore a 15 giorni come mese intero), che l’azienda può anticipare.