INPS: sgravi contributivi per Under 36 e Decontribuzione Sud anche agli intermediari assicurativi (2-2)

Nel caso di applicazione dell’esonero under 36 che riguardi assunzioni o trasformazioni in una sede ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, le modalità sono le medesime con la differenza che nell’ elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, le modalità sono le medesime con la differenza che nell’ elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n.197/2022”.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L573”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n. 197/2022 -36 mesi”.

Per la stessa casistica, ma che riguardi assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la valorizzazione del flusso uniemens è la medesima con la differenza che nell’ elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “EG48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n.197/2022”.

I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L575”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, legge n. 197/2022 -48 mesi”.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia usufruito dell’agevolazione al 50% prevista dall’articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. incentivo GECO), e intenda accedere all’esonero in virtù delle nuove disposizioni, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e successivamente applicare il nuovo esonero.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui alla legge n. 205/2017 (GECO), i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 (GECO)”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Inoltre, poiché gli esoneri di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e dell’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 non sono cumulabili con altri esoneri, si prevede che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’“Esonero giovani under 36” della “Decontribuzione sud”, devono innanzitutto restituire le quote di “Decontribuzione sud” già fruite. La circolare fornisce anche le istruzioni per questo caso: i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)”; nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

I datori di lavoro precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione di questi esoneri, devono effettuare un’apposita richiesta tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Altre Agevolazioni” indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. Effettuate le verifiche, l’INPS rilascerà il codice di autorizzazione (CA) “9D”, che assume il nuovo significato di: “Azienda destinataria articolo 1, commi 860-862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Norma di interpretazione autentica per le attività di agenti e intermediari delle assicurazioni”, per il periodo da gennaio 2026 a dicembre 2026.

Nel caso di datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri, per cui è stato disconosciuto il beneficio esposto all’interno del flusso Uniemens, affinché possano predisporre i flussi regolarizzativi, devono effettuare un’apposita richiesta tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” alla voce “Verifica agevolazioni contributive”, indicando i periodi e gli importi oggetto del precedente recupero.

 

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