In attuazione della deroga prevista dalla normativa, si prevede che il datore di lavoro può procedere all’assunzione, proroga o rinnovo di contratti a termine nei seguenti limiti:
| Organico | Numero contratti |
| Fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato | Massimo 3 contratti a termine comprese le somministrazioni a termine |
| Da 6 a 18 lavoratori a tempo indeterminato | Massimo 6 contratti a termine comprese le somministrazioni a termine |
Per la verifica dell’organico, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato compreso gli apprendisti, va verificato ai lavoratori in forza all’azienda al momento dell’assunzione, proroga o rinnovo, con la precisazione che in caso di part time, questi sono computati come unità intere senza alcun riproporzionamento rispetto all’orario di lavoro.
Resta inteso che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi aziendali e/o territoriali e fermo restando quanto sopra, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Non rientrano nei limiti i contratti a termine conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività, per un periodo di 24 mesi, ridotto a 18 mesi in caso di avvio di nuova linea dui produzione periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
- da imprese start-up innovativee per lo svolgimento delle attività stagionami (lettera b) e c) art. 23, Dlgs. n. 81/2015)
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
- con lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio;
- con i lavoratori assunti per esigenze oggettive e soggettive individuate dal CCNL.
Il CCNL non modifica le regole legali in materia di stop & go, che restano:
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi.
La contrattazione interviene invece sulle condizioni che consentono di effettuare rinnovi entro il limite dei 24 mesi, rendendo più agevole il ricorso alla flessibilità quando supportato da causali contrattuali.
Infine, il rinnovo introduce una tutela aggiuntiva per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato (staff leasing): dopo 48 mesi di missione presso la stessa azienda, il lavoratore acquisisce un diritto contrattuale all’assunzione diretta fermo restando che ai fini del periodo sono “neutri” i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2026.
La previsione rafforza la stabilità dei rapporti di lavoro e riduce il rischio di utilizzo prolungato di forme di flessibilità “parallela” al tempo determinato.







