Com’è noto, l’automobile aziendale può essere concessa in uso ai dipendenti, con modalità di utilizzo differenti, e in considerazione del diverso utilizzo è possibile determinare un trattamento fiscale differente, sia in capo all’impresa concedente sia in capo al dipendente beneficiario.
Nello specifico, l’auto può essere concessa al dipendente per un:
- utilizzo esclusivamente aziendale, ossia il veicolo non viene utilizzato in alcun modo a fini personali dal dipendente, neppure per effettuare lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro;
- utilizzo esclusivamente personale da parte del dipendente;
- utilizzo promiscuo da parte del dipendente e dell’impresa.
Alla concessione dell’auto al personale dipendente per un uso esclusivamente aziendale è riservato il seguente trattamento fiscale:
- in capo all’utilizzatore-dipendente: la fattispecie non ha alcuna rilevanza fiscale, dato che il dipendente non trae alcun beneficio dall’uso personale dell’auto;
- in capo all’impresa: operano i limiti generici di deducibilità, ex art. 164 TUIR (costo massimo fiscalmente deducibile, per autovetture e autocaravan, pari ad € 7.230,39).
La concessione di un veicolo per un uso esclusivamente personale del dipendente costituisce un’ipotesi non particolarmente diffusa. Al ricorrere di tale ipotesi, il compenso in natura è soggetto a tassazione in capo al beneficiario e, dall’altro lato, possono sussistere limitazioni alla deducibilità dei costi in capo all’impresa.
Nel dettaglio, costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato esclusivamente a fini personali dal lavoratore è per l’impresa concedente un onere per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95 TUIR.
Pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese effettivamente sostenute dall’impresa.
Inoltre, a mente dell’art. 51, comma 1, TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il valore in denaro dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente o al coniuge o ai suoi familiari è determinato in base al criterio del valore normale. Pertanto, per il lavoratore, risulta a tutti gli effetti come un reddito da tassare in “maniera ordinaria”.
L’ipotesi più praticata è quella della concessionedell’autovettura in uso promiscuo al dipendente.
L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. In particolare, il fatto di consentire l’uso promiscuo, da intendere nell’accezione predetta, dà modo al dipendente di farne l’impiego che crede.
È possibile avere la coesistenza di tutte le tipologie seguenti o di quasi tutte:
- percorsi casa-lavoro e viceversa;
- percorrenze nelle ore serali;
- viaggi di fine settimana;
- percorrenze per le vacanze infrannuali.
Per quanto riguarda il carico fiscale del dipendente, si ricorda che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
L’importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Tuttavia, se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente.
Il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base annua e deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Inoltre, se l’’impresa fornisce gratuitamente al dipendente, ad esempio, il garage per custodire il veicolo, questo servizio deve essere separatamente valutato ed aggiunto all’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Per quanto riguarda l’azienda, invece, viene chiarito che le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.