Di seguito, i tratti salienti dell’Accordo in commento.
Il contratto di apprendistato (stipulato a decorrere dal 16 ottobre 2019):
Quanto alle competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali faranno riferimento agli obiettivi di competenze e conoscenze previsti per le famiglie professionali.
Il PFI prevederà l’apprendimento di nozioni:
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
La registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel fascicolo elettronico del lavoratore (in caso di assenza delle relative norme regionali, i contraenti provvederanno all’attestazione della attività formativa utilizzando il format allegato).
La formazione professionalizzante svolta dall’azienda (pari ad 80 ore medie annue) è integrata da quella pubblica disciplinata dalle regioni, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda anche con modalità di e-learning.
In caso di aziende multi localizzate, i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione.
Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.