Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 ottobre 2019 – ha ricordato le novità introdotte dall’art. 28-bis, decreto legge n. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019), in merito al cd. ISEE corrente.
I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
L’ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.
Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi. Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
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Sulla medesima tematica, infine, si segnala il Messaggio INPS del 23 ottobre 2019, n. 3835.