L’INPS – con Circolare del 23 dicembre 2019, n. 158 – è intervenuto sulla corretta determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, fornendo dei chiarimenti in merito all’idonea applicabilità del regime contributivo.
Com’è noto, l’art. 51, comma 6 del TUIR recita: “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
Al riguardo, l’INPS ha precisato che, ex art. 7-quinquies decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, sussiste la cd. fattispecie di trasfertismo se siano coesistenti i suddetti tre requisiti:
Invece, in caso di assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta.