L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota n. 525/2020 – ha precisato che le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.
La decorrenza del termine prescrizionale, infatti, non opera in costanza di rapporto di lavoro, in quanto la possibile condizione di sudditanza psicologica nella quale può trovarsi il lavoratore può essere tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso.
Pertanto, atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.
A tal fine il personale ispettivo dovrà comunque tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore e da questi debitamente documentati all’organo di vigilanza.
Al riguardo, risulta sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, mediante atto scritto diretto al debitore e a lui trasmesso con i mezzi idonei a garantirne la conoscenza legale, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi cinque anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.