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La Circolare dell’Agenzia delle Entrate con le novità sul DURF

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 12 febbraio 2020, n. 1 – ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte dall’art. 4 decreto legge n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 124/2019) ai fini del contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera negli appalti, riguardante l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

Le norme trovano applicazione dall’1 gennaio 2020, con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente all’1 gennaio 2020.

Il nuovo impianto normativo si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, quali:

  • enti e società ex art. 73, comma 1, TUIR;
  • società e associazioni di cui all’art. 5 TUIR;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • condomini;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori.
  • Sono, invece, esclusi:

  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
  • i condomìni che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust etc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
  • I nuovi obblighi non si applicano laddove le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, con la certificazione dell’Agenzia delle Entrate (DURF) la sussistenza di alcuni requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute.

    I requisiti verificati dall’AE sono:

  • l’esistenza in vita da almeno 3 anni;
  • la regolarità degli obblighi dichiarativi;
  • i versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi.
  • Vai sul sito Agenzia delle Entrate per leggere la Circolare

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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