L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 12 febbraio 2020, n. 1 – ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte dall’art. 4 decreto legge n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 124/2019) ai fini del contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera negli appalti, riguardante l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
Le norme trovano applicazione dall’1 gennaio 2020, con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente all’1 gennaio 2020.
Il nuovo impianto normativo si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, quali:
Sono, invece, esclusi:
I nuovi obblighi non si applicano laddove le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, con la certificazione dell’Agenzia delle Entrate (DURF) la sussistenza di alcuni requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute.
I requisiti verificati dall’AE sono: