A mente dell’art. 103, decreto legge n. 34/2020, dall’1 giugno al 15 luglio 2020 potranno essere presentate le istanze per la regolarizzazione di lavoratori impiegati in particolari attività (normate dal decreto legge in commento), attraverso “due canali”:
- la richiesta effettuata dal datore di lavoro, che dichiara un contratto di lavoro in atto dietro il pagamento di un importo forfetario di € 500 a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione, oltre ad un ulteriore unico versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale (importo stabilito con decreto interministeriale);
- richiesta presentata dal lavoratore con permesso di soggiorno scaduto entro il 31 ottobre 2019, che sia già stato impiegato nel medesimo settore (in questo caso, si otterrà un nuovo permesso di 6 mesi da convertire in permesso di lavoro dietro al pagamento di una cifra pari ad € 130).
Gli ambiti di operatività della suddetta sanatoria riguardano i seguenti settori di attività:
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a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Non possono presentare istanza:
- i datori di lavoro che siano stati condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” o per reati diretti allo sfruttamento della prostituzione o di minori, per intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;
- i cittadini stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione o segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti gli stupefacenti, il “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” o il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite.