Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2020, n. 52 ha approvato un decreto legge, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale”, di modifica del decreto legge n. 34/2020.
Nel dettaglio, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima dell’1 settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il provvedimento, inoltre, dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Infine, il decreto legge approvato proroga:
- dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, ex art. 103, decreto legge n. 34/2020;
- dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si dovrà attendere, ovviamente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in specie.