L’INPS – con Circolare del 23 giugno 2020, n. 76 – ha fornito alcune istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
Al riguardo, l’Istituto ha ricordato che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020) sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
- delle indennità, ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, decreto legge n. 18/2020;
- delle indennità COVID-19, ex art. 84, decreto legge n. 34/2020;
- dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi, ex artt. 85 e 98, decreto legge n. 34/2020.
Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’Istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’art. 92 del D.L. 34/2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.