L’INAIL – con Circolare del 25 giugno 2020, n. 26 – ha riepilogato la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, fornendo alcune indicazioni sugli sgravi relativi ai premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato (con obbligo di registrazione da parte dell’Istituto nell’esercizio successivo a quello di fruizione).
Al riguardo, è stato precisato che costituiscono aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (e che quindi sono soggetti all’obbligo di registrazione nel RNA da parte dell’INAIL):
- lo sgravio, ex art. 6, comma 1, decreto legge n. 457/1997, contenente disposizioni per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione;
- lo sgravio per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 01 gennaio 1998, a favore delle imprese armatrici è previsto l’esonero dal versamento dei premi assicurativi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, ex art. 1, comma 1, decreto legge n. 457/1997.
L’esonero totale previsto per le navi iscritte al predetto Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché́ di ogni altra attività̀ commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività̀ croceristica.
Lo sgravio è esteso altresì̀ alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.
Tutti gli importi devono essere caricati a sistema secondo il criterio di cassa e solo se di importo soglia superiore ad € 10.000.