Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020, n. 163 è stato pubblicato il DM 2 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza”.
Il provvedimento in specie prevede una decurtazione mensile e semestrale in caso di importi di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta RdC (l’ammontare del suddetto beneficio, ad eccezione degli arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso).
Andando nel dettaglio:
- con riferimento alla decurtazione mensile, l’importo da sottrarre viene determinato confrontando il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza (l’importo sottratto non può comunque superare il limite del 20% del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo periodo);
- con riferimento alla decurtazione semestrale, l’importo da sottrarre dalla disponibilità della Carta Rdc attiene all’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. L’importo da decurtare è confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre. Il saldo è considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della Carta.
Le suddette decurtazioni non operano se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, ex art. 3, comma 4, decreto legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile.