L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 21 luglio 2020, n. 22/E – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto, ex art. 25, decreto legge n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2020).
Com’è noto, il contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.
Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore ad € 5.000.000.
Al riguardo, poi, è necessario soddisfare una delle tre seguenti condizioni:
- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019;
- aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
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