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Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario

L’Agenzia delle Entratecon la risposta ad Interpello del 23 luglio 2020, n. 225 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario, ex decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Nello specifico, l’AE è intervenuta sulla corretta disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi:

  • della cd. “pace contributiva”;
  • di laurea con la “nuova disciplina”;
  • nel caso in cui la domanda sia presentata dal genitore.

Al riguardo:

  • per il recupero della detrazione dei contributi versati per i periodi non coperti da contribuzione, c.d. “pace contributiva”, in caso di rateizzazione del pagamento in 120 rate (10 anni), la detrazione dall’imposta lorda spettante al genitore a seguito del riscatto previdenziale è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni periodo di imposta. L’importo va ripartito in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro successivi;
  • per quanto riguarda, invece, il riscatto di laurea agevolato, ex art. 2, comma 5-quater, Dlgs. n. 184/1997, rimane immutato il quadro normativo previsto per il riscatto dei periodi di studio universitario secondo la disciplina prevista dal 2008. Pertanto, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19% in quanto, non ricorrendo in capo all’Istante, titolare di reddito superiore ad € 2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Collegati al sito dell’Agenzia delle Entrate per leggere il documento

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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