L’Agenzia delle Entrate – con la risposta ad Interpello del 23 luglio 2020, n. 225 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario, ex decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Nello specifico, l’AE è intervenuta sulla corretta disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi:
- della cd. “pace contributiva”;
- di laurea con la “nuova disciplina”;
- nel caso in cui la domanda sia presentata dal genitore.
Al riguardo:
- per il recupero della detrazione dei contributi versati per i periodi non coperti da contribuzione, c.d. “pace contributiva”, in caso di rateizzazione del pagamento in 120 rate (10 anni), la detrazione dall’imposta lorda spettante al genitore a seguito del riscatto previdenziale è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni periodo di imposta. L’importo va ripartito in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro successivi;
- per quanto riguarda, invece, il riscatto di laurea agevolato, ex art. 2, comma 5-quater, Dlgs. n. 184/1997, rimane immutato il quadro normativo previsto per il riscatto dei periodi di studio universitario secondo la disciplina prevista dal 2008. Pertanto, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19% in quanto, non ricorrendo in capo all’Istante, titolare di reddito superiore ad € 2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
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