Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190 è stato pubblicato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.
Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni ex decreti legge nn. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per:
- il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- la permanenza in servizio del personale sanitario;
- l’assunzione degli specializzandi;
- l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
- il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
- la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale.
Il provvedimento, inoltre, interviene:
- sulle disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- sulla distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
- sulle misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- sul potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;
- sulle misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- sulla disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- sul lavoro agile;
- sull’edilizia scolastica.
Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.