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Le nuove scadenze del DURC dopo l’entrata in vigore della legge n. 77/2020

L’INPScon Messaggio del 30 luglio 2020, n. 2998 – ha recepito la disposizione (introdotta in fase conversione in legge del decreto legge n. 34/2020), in base alla quale conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, la validità dei Durc Online che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc Online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc Online, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dopo il 31 luglio 2020), nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.

Vai al sito INPS e leggi il documento

Tuttavia, è opportuno ricordare che nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190 è stato pubblicato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.

Pertanto, nella medesima data (30 luglio 2020) è stato pubblicato un provvedimento che sposta la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15 ottobre 2020.

È immaginabile, dunque, un nuovo Messaggio INPS che precisi la nuova durata di validità del DURC (che sarà, ovviamente, entro i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020).
Tale novità, invece, non riguarda i DURC negli appalti: infatti, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, ai fini della selezione del contraente o della stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità, ex DM 30 gennaio 2015.

Vai sul sito della Gazzetta Ufficiale per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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