Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
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Al riguardo, l’INPS – con Messaggio del 21 agosto 2020, n. 3137 – ha reso note le prime indicazioni operative in relazione alle modalità di presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi.
Andando nel dettaglio, la domanda è disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Al portale “Servizi per aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: “deroga INPS”, “deroga plurilocalizzata” e “deroga INPS SPORTIVI”. Per la presentazione delle domande di cui all’oggetto dovrà, pertanto, essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”.
Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (come, ad esempio, richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.
Al trattamento possono accedere esclusivamente le aziende aventi Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08 e che, al momento, non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.
L’acquisizione dei dati della domanda viene completata selezionando l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di sottoscrizione.
Le domande già presentate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere presentate nuovamente all’INPS. Tali domande, infatti, sono considerate valide e saranno autorizzate dalle medesime Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse loro assegnate.